venerdì 16 novembre 2007

Direzione generale per gli archivi

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI APPROVATO SEDUTA CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 30 OTT. 2007

Nei commenti il testo ....

1 commento:

informaticaapplicata ha detto...

Art. 9
Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni Regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;
f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;
g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;
l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici ;
n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ;
r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull’Archivio centrale dello Stato e sull’Istituto centrale per gli archivi.
4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all’attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l’applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.
5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.
6. La Direzione generale per gli archivi si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e gli Istituti speciali e centrali; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall’emanazione del presente regolamento.

 
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